Incidente per buca? Paga l’ente proprietario

Incidente per buca? Paga l’ente proprietario
  • di Alfonso Rago
Sentenza della Cassazione: se un motociclista cade a causa di una buca, l’ente pubblico proprietario della strada è responsabile e deve risarcire il danno
  • di Alfonso Rago
3 dicembre 2019

Nuovo pronunciamento della Suprema Corte a favore dell’utenza debole, in un contenzioso tra un cittadino e l’amministrazione comunale proprietaria della strada dove si era verificato l’incidente, causato - come appurato in sede processuale - dalla cattiva manutenzione dell’asfalto. Con la sentenza n. 31065/19 emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, e pubblicata il 28 novembre scorso, viene ribadito che la manutenzione delle pubbliche vie è un obbligo - definito imprenscindibile - per gli enti proprietari, indispensabile a garantire la sicurezza stradale.

In altri termini, se un motociclista cade a causa di una buca, è responsabile l’amministrazione. Nella fattispecie, sono state ritenute sufficienti le prove testimoniali, che hanno confermato come l’incidente sia stato causato dall’asfalto dissestato e poco illuminato.

In caso di responsabilità da “cose in custodia”, previste dall’articolo 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia e la lesione patita, al di là della pericolosità della prima. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte è diventata definitiva la condanna del Comune siciliano portato in Tribunale dal ricorrente, che ora dovrà corrispondere oltre 71mila euro a titolo di danno biologico in favore del motociclista e altri 600 per rimborso spese, e tutto questo malgrado il Tribunale di Catania avesse rigettato in prima istanza la domanda risarcitoria dello sfortunato centauro.

In particolare, il giudice di primo grado aveva negato il risarcimento basandosi sull’erroneo presupposto che il danneggiato non avrebbe provato l’insidia presente sulla strada; ma la Corte d’appello ha ribaltato tale decisione, perché in primo luogo il motociclista ha dimostrato l’esistenza della buca grazie a due testimoni, e dall’altra aveva eccepito di aver agito in via principale secondo quanto disposto dall’articolo 2051 Cc, e solo in subordine sul presupposto della responsabilità per colpa del comune convenuto.

Decisiva, quindi, la condizione che il danneggiato abbia dimostrato il rapporto fra buca e lesione, al di là delle caratteristiche intrinseche della strada: la responsabilità in questione, infatti, è un contrappeso alla signoria che il custode ha sulla cosa, dalla quale trae beneficio.

La sentenza della Cassazione costituisce inoltre un significativo precedente a favore di tutti i cittadini rimasti vittime di incidenti di questo tipo per ottenere il giusto risarcimento, ma anche un monito per tutti gli enti proprietari e custodi delle strade per incentivare lavori di manutenzione costante della rete viaria.

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